Art. 12.
                 Ripartizione annuale delle risorse
 
  1. La Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni  anno,
la  ripartizione delle risorse, per l'anno successivo, articolata nel
modo seguente:
   A. per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5,
6 e 10:
    a.1. ripartizione  delle  risorse  per  i  singoli  interventi  e
determinazione del contributo massimo ottenibile per ciascun servizio
o investimento;
    a.2.   ripartizione   delle   risorse   per   singole   province,
limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
    B. ripartizione delle risorse tra i due interventi  di  cui  agli
articoli 8 e 9;
   C.  ripartizione  delle  risorse per il funzionamento del Comitato
tecnico di valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi  di
pubblicazione dei bandi e delle graduatorie di cui agli articoli 11 e
14,  nonche'  per  la  gestione amministrativa e per la promozione di
tutte le iniziative previste dalla presente normativa.