Art. 12. Ripartizione annuale delle risorse 1. La Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali di categoria del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni anno, la ripartizione delle risorse, per l'anno successivo, articolata nel modo seguente: A. per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 10: a.1. ripartizione delle risorse per i singoli interventi e determinazione del contributo massimo ottenibile per ciascun servizio o investimento; a.2. ripartizione delle risorse per singole province, limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6; B. ripartizione delle risorse tra i due interventi di cui agli articoli 8 e 9; C. ripartizione delle risorse per il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi di pubblicazione dei bandi e delle graduatorie di cui agli articoli 11 e 14, nonche' per la gestione amministrativa e per la promozione di tutte le iniziative previste dalla presente normativa.