Art. 13.
                   Comitato tecnico di valutazione
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di istruttoria e  valutazione
delle  domande  e dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 si  provvede,  con  deliberazione  della  Giunta
regionale,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla costituzione di un apposito Comitato tecnico  di
valutazione composto:
   a)  dal  responsabile  del  Settore  artigianato  dell'Assessorato
industria, commercio e artigianato;
   b)  da  quattro  esperti  esterni  alle  strutture  regionali  non
impegnati  nella  preparazione o nell'erogazione di servizi agevolati
dalla presente  normativa,  dotati  di  comprovata  esperienza  nella
valutazione e/o nella realizzazione di progetti per l'acquisizione di
servizi e per la realizzazione di investimenti.
  2.  I  compensi  spettanti  ai  componenti  del Comitato tecnico di
valutazione, di  cui  al  punto  b)  del  precedente  comma  1,  sono
determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5
della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.