Art. 13. Comitato tecnico di valutazione 1. Per lo svolgimento delle attivita' di istruttoria e valutazione delle domande e dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di un apposito Comitato tecnico di valutazione composto: a) dal responsabile del Settore artigianato dell'Assessorato industria, commercio e artigianato; b) da quattro esperti esterni alle strutture regionali non impegnati nella preparazione o nell'erogazione di servizi agevolati dalla presente normativa, dotati di comprovata esperienza nella valutazione e/o nella realizzazione di progetti per l'acquisizione di servizi e per la realizzazione di investimenti. 2. I compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico di valutazione, di cui al punto b) del precedente comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.