Art. 14. Graduatorie 1. Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 il Comitato tecnico di valutazione provvede, entra sessanta giorni, dopo aver adempiuto all'istruttoria formale e tecnica delle domande, alla redazione, per ciascun bando, di apposite graduatorie provinciali per l'ammissione delle domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la ripartizione di cui all'art. 12 della presente normativa. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. 2. Qualora non siano ammissibili domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuna delle province, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione. 3. Qualora non pervengano domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuno degli interventi, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.