Art. 14.
                             Graduatorie
 
  1.   Per  l'erogazione  dei  contributi  relativi  agli  interventi
previsti  dagli  articoli  3,  4,  5  e  6  il  Comitato  tecnico  di
valutazione  provvede,  entra  sessanta  giorni,  dopo aver adempiuto
all'istruttoria formale e tecnica delle domande, alla redazione,  per
ciascun  bando,  di apposite graduatorie provinciali per l'ammissione
delle domande fino ad esaurimento  delle  risorse  assegnate  con  la
ripartizione   di  cui  all'art.  12  della  presente  normativa.  Le
graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale  e  pubblicate  nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
  2.  Qualora  non siano ammissibili domande in numero sufficiente ad
esaurire le risorse assegnate su ciascuna  delle  province,  i  fondi
residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri
utilizzati  per  la  ripartizione  annuale delle risorse, sugli altri
interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.
  3. Qualora non pervengano domande in numero sufficiente ad esaurire
le risorse assegnate su ciascuno degli interventi,  i  fondi  residui
saranno   ripartiti   proporzionalmente,  con  i  medesimi  parametri
utilizzati per la ripartizione annuale  delle  risorse,  sugli  altri
interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.