Art. 16. Erogazione dei contributi 1. Per l'acquisizione di servizi di cui al precedente art. 3 e' erogata, con decreto dell'Assessore all'industria e all'atto dell'avviamento dell'iniziativa, un'anticipazione nella misura del 40% sul contributo ammesso. L'erogazione finale e' effettuata con decreto dell'Assessore all'industria al termine dell'attivita' di controllo e rendicontazione di cui al precedente art. 15. 2. L'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della presente legge e' effettuato con decreto dell'Assessore all'industria. 3. L'erogazione delle risorse previste dai precedenti articoli 8 e 9 e' disciplinato dalla convenzione tra Regione Puglia e Artigiancassa di cui all'art. 11, comma 3, della presente normativa.