Art. 16.
                      Erogazione dei contributi
 
  1.  Per  l'acquisizione  di  servizi di cui al precedente art. 3 e'
erogata,  con  decreto  dell'Assessore   all'industria   e   all'atto
dell'avviamento  dell'iniziativa,  un'anticipazione  nella misura del
40% sul contributo ammesso. L'erogazione  finale  e'  effettuata  con
decreto  dell'Assessore  all'industria  al  termine dell'attivita' di
controllo e rendicontazione di cui al precedente art. 15.
  2. L'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 4, 5,  6  e
10  della  presente  legge  e'  effettuato con decreto dell'Assessore
all'industria.
  3.  L'erogazione delle risorse previste dai precedenti articoli 8 e
9  e'  disciplinato  dalla   convenzione   tra   Regione   Puglia   e
Artigiancassa di cui all'art. 11, comma 3, della presente normativa.