Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Per le annualita' 1994 e 1995 l'approvazione da parte della Giunta regionale della ripartizione annuale delle risorse, prevista dal precedente art. 12, deve avvenire entro sessanta giorni dalla approvazione da parte della Unione europea del Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.