Art. 18.
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Per le annualita' 1994 e  1995  l'approvazione  da  parte  della
Giunta  regionale  della ripartizione annuale delle risorse, prevista
dal precedente art. 12, deve avvenire  entro  sessanta  giorni  dalla
approvazione  da  parte  della Unione europea del Programma operativo
plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.