Art. 2.
                             Beneficiari
 
  1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente normativa
i seguenti soggetti:
   A. le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto  1985,
n.  443  per  gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 (punto a) e
punto b), 6, 7, 8 e 9 della presente normativa;
   B.  i  concorzi  e  le  societa'  consortili,   anche   in   forma
cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3,
della  legge  8  agosto  1985, n. 443, per gli interventi di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente normativa;
   C.  il  Consorzio  regionale  fra  le  cooperative  artigiane   di
garanzia,  che  assume  la denominazione di "Artigiancredito Puglia",
costituito fra le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi
artigiani, nonche' altri soggetti di diritto pubblico o privato,  con
finalita'   di   garanzia,  informazione,  consulenza,  assistenza  e
fornitura  di  servizi  finanziari  a  favore  delle  cooperative  di
garanzia  e  consorzi fidi nonche' dei soci delle medesime. La Giunta
regionale, a seguito di stipula  di  apposite  convenzioni,  utilizza
l'Artigiancredito  Puglia  quale strumento di supporto dell'attivita'
amministrativa    connessa    all'incentivazione    dell'artigianato,
affidando allo stesso compiti tecnici e/o istruttori;
   C.1.  ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, entro
tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Regione  promuove
la   costituzione   dell'Artigiancredito   Puglia,   il  cui  Statuto
prevedera':
    fini di mutualita' e scopo non di lucro;
    compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi  associati
nei  confronti  della  Regione  Puglia,  oltre a compiti di sviluppo,
coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa.
  2. Gli interventi di cui alla  presente  legge  sono  riservati  ai
soggetti di cui al precedente comma 1 che nei confronti del personale
applicano  integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti
dai  contratti  collettivi  di  lavoro  e/o  eventuali  contratti  di
gradualita'.