Art. 2. Beneficiari 1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente normativa i seguenti soggetti: A. le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 (punto a) e punto b), 6, 7, 8 e 9 della presente normativa; B. i concorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente normativa; C. il Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia, che assume la denominazione di "Artigiancredito Puglia", costituito fra le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi artigiani, nonche' altri soggetti di diritto pubblico o privato, con finalita' di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi nonche' dei soci delle medesime. La Giunta regionale, a seguito di stipula di apposite convenzioni, utilizza l'Artigiancredito Puglia quale strumento di supporto dell'attivita' amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, affidando allo stesso compiti tecnici e/o istruttori; C.1. ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Regione promuove la costituzione dell'Artigiancredito Puglia, il cui Statuto prevedera': fini di mutualita' e scopo non di lucro; compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Puglia, oltre a compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti di cui al precedente comma 1 che nei confronti del personale applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/o eventuali contratti di gradualita'.