Art. 3.
                       Acquisizione di servizi
 
  1.  La  Regione  Puglia  agevola l'acquisizione di servizi da parte
delle  imprese  artigiane  allo  scopo  di  migliorare  le  capacita'
organizzative,  di  pianificazione  e  di  sviluppo  in tutte le aree
gestionali.
  2. A tal fine e' agevolata l'acquisizione di servizi  nei  seguenti
settori:
   A. miglioramento dell'organizzazione e della gestione:
    a.1.  procedure  interne  del  lavoro di ufficio e organizzazione
aziendale;
    a.2. programmazione della produzione;
    a.3. progettazione e "design";
    a.4. interventi sull'area produzione;
    a.5. controllo di gestione e controllo economico;
    a.6. assistenza e consulenza finanziaria;
    a.7. introduzione del budget;
   B.  interventi  nell'area  commerciale  e  della  promozione   dei
prodotti   (sono   escluse  dalle  agevolazioni  le  provvigioni  per
intermediazione commerciale):
    b.1. studi e ricerche di mercato;
    b.2. sviluppo di piano di marketing;
    b.3. creazione di organizzazioni di vendita ed azioni di supporto
alla commercializzazione dei prodotti;
    b.4. creazione di reti distributive e/o commerciali, acquisizione
di ordinativi, assistenza e gestione per i rapporti  commerciali  con
l'estero;
    b.5.    promozione    dell'attivita'    di   vendita   attraverso
l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
    b.6.  svolgimento  di  azioni   pubblicitarie   e   promozionali,
approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo
promozionale ritenuto idoneo;
   C.   interventi   per  l'introduzione  della  qualita'  e  per  la
certificazione dei prodotti secondo la normativa UNIEN vigente:
    c.1. promozione della diffusione presso le imprese di metodologie
per l'adeguamento della qualita' aziendale complessiva agli standards
richiesti dalla normativa comunitaria;
    c.2. realizzazione di  progetti  aziendali  per  l'attuazione  di
sistemi  di  qualita'  in  conformita'  alla  normativa  nazionale  e
comunitaria;
    c.3. certificazione di sistemi di qualita' aziendale, di prodotto
e di processo;
   D. innovazione tecnologica di prodotto e di processo:
    d.1. ricerca tecnologica ed acquisizione delle tecnologie rivolte
al miglioramento dei prodotti e alla produzione di nuovi prodotti;
    d.2.   acquisto   di   brevetti  e  della  relativa  applicazione
produttiva;
    d.3. sviluppo di prototipi;
   E. ambiente:
    e.1.  studi  per  la  valutazione  dell'impatto   ambientale   su
insediamenti    produttivi    finalizzati    all'individuazione    ed
all'applicazione delle soluzioni piu' opportune.
  3. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  2  del
presente  articolo la Regione concede contributi nella misura massima
del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un  importo
massimo  stabilito, per ciascun servizio, con la ripartizione annuale
delle risorse disciplinata dal successivo art. 12.