Art. 3. Acquisizione di servizi 1. La Regione Puglia agevola l'acquisizione di servizi da parte delle imprese artigiane allo scopo di migliorare le capacita' organizzative, di pianificazione e di sviluppo in tutte le aree gestionali. 2. A tal fine e' agevolata l'acquisizione di servizi nei seguenti settori: A. miglioramento dell'organizzazione e della gestione: a.1. procedure interne del lavoro di ufficio e organizzazione aziendale; a.2. programmazione della produzione; a.3. progettazione e "design"; a.4. interventi sull'area produzione; a.5. controllo di gestione e controllo economico; a.6. assistenza e consulenza finanziaria; a.7. introduzione del budget; B. interventi nell'area commerciale e della promozione dei prodotti (sono escluse dalle agevolazioni le provvigioni per intermediazione commerciale): b.1. studi e ricerche di mercato; b.2. sviluppo di piano di marketing; b.3. creazione di organizzazioni di vendita ed azioni di supporto alla commercializzazione dei prodotti; b.4. creazione di reti distributive e/o commerciali, acquisizione di ordinativi, assistenza e gestione per i rapporti commerciali con l'estero; b.5. promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche; b.6. svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali, approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; C. interventi per l'introduzione della qualita' e per la certificazione dei prodotti secondo la normativa UNIEN vigente: c.1. promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l'adeguamento della qualita' aziendale complessiva agli standards richiesti dalla normativa comunitaria; c.2. realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualita' in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria; c.3. certificazione di sistemi di qualita' aziendale, di prodotto e di processo; D. innovazione tecnologica di prodotto e di processo: d.1. ricerca tecnologica ed acquisizione delle tecnologie rivolte al miglioramento dei prodotti e alla produzione di nuovi prodotti; d.2. acquisto di brevetti e della relativa applicazione produttiva; d.3. sviluppo di prototipi; E. ambiente: e.1. studi per la valutazione dell'impatto ambientale su insediamenti produttivi finalizzati all'individuazione ed all'applicazione delle soluzioni piu' opportune. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo massimo stabilito, per ciascun servizio, con la ripartizione annuale delle risorse disciplinata dal successivo art. 12.