Art. 6. Innovazione tecnologica 1. La Regione Puglia promuove l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane agevolando interventi relativi: a) all'acquisizione di macchinari ed attrezzattire per l'introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti produttivi gia' esistenti; b) all'acquisto di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione elettronica dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; c) all'acquisto di apparecchiature scientitiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di concorso regionale.