Art. 6.
                       Innovazione tecnologica
 
  1.  La  Regione  Puglia  promuove  l'innovazione  tecnologica delle
imprese artigiane agevolando interventi relativi:
   a)   all'acquisizione   di   macchinari   ed   attrezzattire   per
l'introduzione  di  rilevanti  avanzamenti  tecnologici finalizzati a
nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento  di  prodotti
produttivi gia' esistenti;
   b)  all'acquisto  di  unita' elettroniche o di sistemi elettronici
per  l'elaborazione  elettronica  dei  dati  destinati   al   disegno
automatico,  alla progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al  ciclo  produttivo,
al  controllo  e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema
gestionale, organizzativo e commerciale;
   c)  all'acquisto  di  apparecchiature  scientitiche  destinate   a
laboratori ed uffici di progettazione.
  2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1 del
presente articolo la Regione concede contributi in  conto  interessi,
fino  alla  concorrenza  massima  del 100% degli stessi, erogandoli a
banche convenzionate anche con cooperative  di  garanzia  o  consorzi
fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualita' le rate
costanti posticipate di concorso regionale.