Art. 8.
                   Conferimenti all'Artigiancassa
 
  1. La Regione  Puglia  promuove  l'accesso  al  credito  attraverso
conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel
pagamento  degli  interessi, istituito presso la Cassa per il Credito
alle Imprese Artigiane  (Artigiancassa),  ai  sensi  della  legge  25
luglio 1952, n.  949 e successive modificazioni.
  2.  I  conferimenti  di  cui  al comma 1 del presente articolo sono
disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3,
sono effettuati annualmente in un'unica soluzione e  sono  deliberati
dalla Giunta regionale.