Art. 8. Conferimenti all'Artigiancassa 1. La Regione Puglia promuove l'accesso al credito attraverso conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa), ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni. 2. I conferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3, sono effettuati annualmente in un'unica soluzione e sono deliberati dalla Giunta regionale.