Art. 9. Contributi alle imprese sui finanziamenti dell'Artigiancassa 1. La Regione Puglia agevola le aziende che fanno ricorso al credito dell'Artigiancassa concedendo un contributo in conto capitale, cumulabile con quello previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, pari al 10% del finanziamenti agevolato dall'Artigiancassa riferito all'importo ammissibile al contributo in conto interessi, nel limite massimo di L. 18.000.000. 2. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al precedente comma 1 le operazioni destinate a finanziare le scorte delle imprese. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dall'Artigiancassa attraverso un fondo a tal fine costituito dalla Regione presso la stessa Artigiancassa e sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3.