Art. 9.
    Contributi alle imprese sui finanziamenti dell'Artigiancassa
 
  1.  La  Regione  Puglia  agevola  le  aziende  che fanno ricorso al
credito  dell'Artigiancassa  concedendo  un   contributo   in   conto
capitale,  cumulabile con quello previsto dalla legge 25 luglio 1952,
n. 949, pari al 10% del  finanziamenti  agevolato  dall'Artigiancassa
riferito  all'importo  ammissibile  al contributo in conto interessi,
nel limite massimo di L. 18.000.000.
  2. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al precedente comma 1  le
operazioni destinate a finanziare le scorte delle imprese.
  3.   I   contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono  erogati
dall'Artigiancassa attraverso un fondo a tal  fine  costituito  dalla
Regione  presso  la  stessa  Artigiancassa  e sono disciplinati dalla
convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3.