Art. 11. Comitato della mobilita' 1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Comitato della mobilita' che dura in carica l'intera legislatura, composto da: 1) quattro dirigenti della Regione dell'Umbria; 2) un rappresentante della Provincia di Perugia; 3) un rappresentante della Provincia di Terni; 4) un rappresentante della Federtrasporti; 5) un rappresentante dell'Associazione nazionale autolinee in concessione; 6) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia; 7) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato; 8) un rappresentante della Gestione governativa Ferrovia Centrale Umbra; 9) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale; 10) un rappresentante della Cooperazione; 11) un rappresentante delle Associazioni artigiane piu' rappresentative a livello regionale; 12) tre rappresentanti delle Associazioni piu' rappresentative a livello regionale di cui uno studente pendolare ed un pensionato; 13) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti nella provincia di Perugia; 14) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti nella provincia di Terni; 15) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Perugia; 16) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Terni. 2. Il Comitato della mobilita' e' presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato. 3. Il Comitato della mobilita', quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per l'attivita' dell'Osservatorio e alle iniziative di programmazione nel settore trasporti.