Art. 11.
                      Comitato della mobilita'
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto  il
Comitato  della  mobilita'  che  dura in carica l'intera legislatura,
composto da:
   1) quattro dirigenti della Regione dell'Umbria;
   2) un rappresentante della Provincia di Perugia;
   3) un rappresentante della Provincia di Terni;
   4) un rappresentante della Federtrasporti;
   5) un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  autolinee  in
concessione;
   6) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
   7) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato;
   8)  un rappresentante della Gestione governativa Ferrovia Centrale
Umbra;
   9)  tre  rappresentanti   delle   Organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;
   10) un rappresentante della Cooperazione;
   11)   un   rappresentante   delle   Associazioni   artigiane  piu'
rappresentative a livello regionale;
   12) tre rappresentanti delle Associazioni piu'  rappresentative  a
livello regionale di cui uno studente pendolare ed un pensionato;
   13)   un   rappresentante   delle  Associazioni  dei  disabili  ed
handicappati presenti nella provincia di Perugia;
   14)  un  rappresentante  delle  Associazioni   dei   disabili   ed
handicappati presenti nella provincia di Terni;
   15)    un    rappresentante   delle   Associazioni   ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello  nazionale  e  presenti  nella
provincia di Perugia;
   16)    un    rappresentante   delle   Associazioni   ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello  nazionale  e  presenti  nella
provincia di Terni.
  2.   Il  Comitato  della  mobilita'  e'  presieduto  dall'assessore
regionale competente o suo delegato.
  3. Il Comitato della mobilita', quale  organo  consultivo,  formula
proposte  in  ordine  alle  leggi,  ai  regolamenti,  alle  direttive
regionali, alle iniziative per l'attivita' dell'Osservatorio  e  alle
iniziative di programmazione nel settore trasporti.