Art. 12. Competenze della Provincia 1. L'autorita' di programmazione individuata dall'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita, per i territori di rispettiva competenza cosi' come suddivisi dall'art. 7 della legge regionale medesima, dalle Province di Perugia e Terni. 2. Alle Province compete, altresi' l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9 della stessa legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle dettate dalla presente legge. 3. I piani di cui all'art. 4 comma 2, all'art. 5 comma 2, all'art. 6 comma 2, integrano le previsioni dei piani di bacino di traffico, hanno validita' triennale e possono essere revisionati annualmente.