Art. 12.
                     Competenze della Provincia
 
  1.  L'autorita'  di  programmazione  individuata  dall'art. 8 della
legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive  modificazioni  ed
integrazioni  e' sostituita, per i territori di rispettiva competenza
cosi' come suddivisi dall'art.  7  della  legge  regionale  medesima,
dalle Province di Perugia e Terni.
  2.  Alle  Province  compete, altresi' l'esercizio delle funzioni di
cui all'art. 9 della stessa legge regionale 17 agosto 1979, n.  44  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  quelle dettate
dalla presente legge.
  3. I piani di cui all'art. 4 comma 2, all'art. 5 comma 2,  all'art.
6  comma  2, integrano le previsioni dei piani di bacino di traffico,
hanno validita' triennale e possono essere revisionati annualmente.