Art. 13.
                          Norme transitorie
 
  1. Per l'anno 1995 e fino all'istituzione  dell'Osservatorio  della
mobilita'  di  cui  all'art.  10,  la  ripartizione dei contributi di
esercizio tra i bacini di traffico e tra  le  imprese  aventi  titolo
avviene  sulla base della stessa incidenza percentuale dei contributi
erogati per l'anno 1991 e nei tempi stabiliti con deliberazione dalla
Giunta regionale.
  2. Il mancato  introito  derivante  alle  aziende  per  le  tessere
rilasciate,  fino  al  31  dicembre  1994, ai sensi dell'art. 6 della
legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e della  legge  regionale  11
agosto 1993, n.  8, viene riconosciuto nelle seguenti misure:
   a) A.T.A.M. L. 426.000.000;
   b) A.S.P. L. 300.000.000;
   c) S.S.I.T. L. 228.000.000;
   d) A.T.C. L. 800.000.000.
  3.  Alla S.S.I.T. viene riconosciuto per il servizio effettuato nel
1994  nei  territori  a  bassa  densita'  abitativa   un'integrazione
tariffaria pari a L. 220.000.000.
  4. Sono riconosciuti alla A.T.C. per gli anni 1992-1993, contributi
straordinari  di cui all'allegato prospetto A) per l'effettuazione di
servizio con la funicolare, quantificati sulla base del  costo  medio
aziendale  dell'anno di riferimento di un addetto di manovra per ogni
500 ore di servizio effettuato.