Art. 13. Norme transitorie 1. Per l'anno 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10, la ripartizione dei contributi di esercizio tra i bacini di traffico e tra le imprese aventi titolo avviene sulla base della stessa incidenza percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991 e nei tempi stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. 2. Il mancato introito derivante alle aziende per le tessere rilasciate, fino al 31 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8, viene riconosciuto nelle seguenti misure: a) A.T.A.M. L. 426.000.000; b) A.S.P. L. 300.000.000; c) S.S.I.T. L. 228.000.000; d) A.T.C. L. 800.000.000. 3. Alla S.S.I.T. viene riconosciuto per il servizio effettuato nel 1994 nei territori a bassa densita' abitativa un'integrazione tariffaria pari a L. 220.000.000. 4. Sono riconosciuti alla A.T.C. per gli anni 1992-1993, contributi straordinari di cui all'allegato prospetto A) per l'effettuazione di servizio con la funicolare, quantificati sulla base del costo medio aziendale dell'anno di riferimento di un addetto di manovra per ogni 500 ore di servizio effettuato.