Art. 14.
                    Modifica dell'art. 3, comma 1
            della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3  settembre  1993,
n. 10, e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  recuperi corrispondenti agli oneri per il preammortamento e
l'ammortamento dei mutui regionali di  cui  alla  legge  regionale  3
settembre   1993,   n.   10,   sono  effettuati  annualmente  e  fino
all'estinzione  dei  medesimi  a   carico   delle   singole   aziende
beneficiarie   in   occasione   della   ripartizione   delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 7, comma 2".