Art. 14. Modifica dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, e' sostituito dal seguente: "1. I recuperi corrispondenti agli oneri per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui regionali di cui alla legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, sono effettuati annualmente e fino all'estinzione dei medesimi a carico delle singole aziende beneficiarie in occasione della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 2".