Art. 15. Norma finanziaria 1. All'onere per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 9 della presente legge si fara' fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui ammontare sara' annualmente determinato a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01. 2. All'onere per le finalita' di cui all'art. 10 della presente legge si fara' fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3127 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che assumera' la seguente denominazione: "Spese per la predisposizione del primo piano regionale dei trasporti, legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e per il funzionamento dell'Osservatorio della mobilita'", il cui ammontare sara' annualmente determinato a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01. 3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della presente legge, e' autorizzata per il triennio 1995-1997, la spesa annua di L. 658.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3139 di nuova istituzione denominato: "Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il mancato introito derivante dal rilascio delle tessere di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 8 e per i servizi effettuati nei territori a bassa densita' abitativa". 4. Al finanziamento dell'onere di cui sopra si fa fronte, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota della disponibilita' che sara' appositamente prevista nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per detto anno. Per gli anni 1996 e 1997 l'onere relativo sara' annualmente previsto con legge di bilancio a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01. 5. All'onere derivante dal comma 4 dell'art. 13 della presente legge si fa fronte, limitatamente all'anno 1995, con quota dello stanziamento del cap. 3135 dello stato di previsione della spesa.