Art. 15.
                          Norma finanziaria
 
  1. All'onere per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
3,  4,  5,  6 e 9 della presente legge si fara' fronte, a partire dal
bilancio 1995, con lo stanziamento  dell'esistente  cap.  3135  dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale, il cui
ammontare sara' annualmente determinato a norma dell'art. 5, comma 2,
della legge regionale di contabilita'  3  maggio  1978,  n.  23,  nei
limiti   della  previsione  contenuta  nel  bilancio  pluriennale  al
programma operativo 4.03.2.01.
  2. All'onere per le finalita' di cui  all'art.  10  della  presente
legge   si  fara'  fronte,  a  partire  dal  bilancio  1995,  con  lo
stanziamento dell'esistente cap. 3127 dello stato di previsione della
spesa   del   bilancio   regionale,   che   assumera'   la   seguente
denominazione:   "Spese   per  la  predisposizione  del  primo  piano
regionale dei trasporti, legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e  per
il funzionamento dell'Osservatorio della mobilita'", il cui ammontare
sara'  annualmente  determinato  a  norma dell'art. 5, comma 2, della
legge regionale di contabilita' 3 maggio  1978,  n.  23,  nei  limiti
della  previsione  contenuta  nel  bilancio  pluriennale al programma
operativo 4.03.2.01.
  3. Per le finalita' di cui ai  commi  2  e  3  dell'art.  13  della
presente  legge,  e'  autorizzata per il triennio 1995-1997, la spesa
annua di L. 658.000.000 da iscrivere, in termini di competenza  e  di
cassa, al cap. 3139 di nuova istituzione denominato: "Contributi alle
aziende   di  trasporto  pubblico  locale  per  il  mancato  introito
derivante dal rilascio delle tessere di cui alla legge  regionale  11
agosto  1993,  n.  8 e per i servizi effettuati nei territori a bassa
densita' abitativa".
  4. Al finanziamento dell'onere di  cui  sopra  si  fa  fronte,  per
l'anno  1995,  mediante  utilizzo  di  quota della disponibilita' che
sara' appositamente prevista nel fondo globale del  cap.  6120  dello
stato  di  previsione della spesa per detto anno. Per gli anni 1996 e
1997  l'onere  relativo  sara'  annualmente  previsto  con  legge  di
bilancio  a  norma  dell'art.    5,  comma 2 della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n.    23,  nei  limiti  della  previsione
contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.
  5.  All'onere  derivante  dal  comma  4 dell'art. 13 della presente
legge si fa fronte, limitatamente  all'anno  1995,  con  quota  dello
stanziamento del cap. 3135 dello stato di previsione della spesa.