Art. 2.
                      Trasporto pubblico locale
 
  1. Per il trasporto pubblico locale si intendono i servizi  adibiti
normalmente  al trasporto collettivo in ambito regionale di persone e
di cose, effettuati su  strada,  per  ferrovie,  e  per  vie  d'acqua
interna,  in  modo  continuativo  o  periodico  con itinerari, orari,
frequenze e tariffe prestabiliti e offerta indifferenziata.