Art. 2. Trasporto pubblico locale 1. Per il trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo in ambito regionale di persone e di cose, effettuati su strada, per ferrovie, e per vie d'acqua interna, in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti e offerta indifferenziata.