Art. 3.
                          Servizi ordinari
 
  1. I servizi ordinari urbani ed extraurbani, compresi quelli svolti
con scale mobili, ascensori, funicolari  ed  altri  mezzi  idonei  al
trasporto  di  persone,  sono  offerti alla generalita' degli utenti,
secondo le normali condizioni di trasporto.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le risorse finanziarie  sono
annualmente determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7.
  3.  Per  le finalita' di cui alla lettera b), comma 5, art. 7, sono
fissati dalla  Giunta  regionale  i  criteri  corrispondenti  per  la
valutazione   dei   servizi   svolti  con  scale  mobili,  ascensori,
funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone.