Art. 3. Servizi ordinari 1. I servizi ordinari urbani ed extraurbani, compresi quelli svolti con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone, sono offerti alla generalita' degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le risorse finanziarie sono annualmente determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7. 3. Per le finalita' di cui alla lettera b), comma 5, art. 7, sono fissati dalla Giunta regionale i criteri corrispondenti per la valutazione dei servizi svolti con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone.