Art. 4.
                         Servizi a chiamata
 
  1. I servizi a chiamata urbani ed extraurbani, sono  effettuati  in
zone  a  bassa  densita'  abitativa,  con  l'utilizzazione  di idonee
tecnologie e sono espletati con l'effettuazione:
   a) di percorrenze di base su percorsi fissi  e  di  percorrenze  a
chiamata su percorsi variabili;
   b) di percorrenze a chiamata su percorsi variabili.
  2.  Le  Province  di  Perugia  e  Terni  approvano  il piano per il
trasporto pubblico a chiamata, sentito l'Osservatorio della mobilita'
di cui all'art. 10 ed erogano annualmente  agli  enti  concedenti  le
risorse previste al comma 6.
  3.   I   Comuni   territorialmente   interessati   concorrono  alla
predisposizione del piano di cui  al  comma  2  e  contribuiscono  al
ripiano  degli eventuali disavanzi del servizio svolto nei rispettivi
territori.
  4. Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene
riconosciuto un contributo massimo pari al 50% del costo complessivo,
definito, annualmente, dalle Province di Perugia e Terni.
  5.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 sono utilizzate le risorse
finanziarie, di norma nella misura non inferiore al  2  per  cento  e
comunque  non superiore al 5 per cento delle disponibilita', previste
dall'art. 7, comma 1.
  6. La Giunta regionale ripartisce annualmente fra  le  Province  di
Perugia e Terni le risorse disponibili sulla base dei piani di cui al
comma 2.
  7. Per l'anno 1995, la Regione si assume l'onere del contributo del
50  per  cento  del  costo  del  servizio  a chiamata entro il limite
massimo del 2 per cento della quota del  Fondo  nazionale  trasporti,
che eroga nei tempi e nei modi fissati con deliberazione dalla Giunta
regionale.