Art. 4. Servizi a chiamata 1. I servizi a chiamata urbani ed extraurbani, sono effettuati in zone a bassa densita' abitativa, con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione: a) di percorrenze di base su percorsi fissi e di percorrenze a chiamata su percorsi variabili; b) di percorrenze a chiamata su percorsi variabili. 2. Le Province di Perugia e Terni approvano il piano per il trasporto pubblico a chiamata, sentito l'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10 ed erogano annualmente agli enti concedenti le risorse previste al comma 6. 3. I Comuni territorialmente interessati concorrono alla predisposizione del piano di cui al comma 2 e contribuiscono al ripiano degli eventuali disavanzi del servizio svolto nei rispettivi territori. 4. Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto un contributo massimo pari al 50% del costo complessivo, definito, annualmente, dalle Province di Perugia e Terni. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 sono utilizzate le risorse finanziarie, di norma nella misura non inferiore al 2 per cento e comunque non superiore al 5 per cento delle disponibilita', previste dall'art. 7, comma 1. 6. La Giunta regionale ripartisce annualmente fra le Province di Perugia e Terni le risorse disponibili sulla base dei piani di cui al comma 2. 7. Per l'anno 1995, la Regione si assume l'onere del contributo del 50 per cento del costo del servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento della quota del Fondo nazionale trasporti, che eroga nei tempi e nei modi fissati con deliberazione dalla Giunta regionale.