Art. 7.
                         Risorse finanziarie
 
  1. All'effettuazione dei servizi di cui agli articoli 3, 5 e 6,  si
fa  fronte  con  le  risorse  finanziarie  assegnate dallo Stato alla
Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni amministrative  in
materia  di trasporti, integrate da risorse regionali, fatta salva la
riserva di cui all'art. 4 e all'art. 9.
  2.  La  Giunta  regionale  ripartisce  fra le Province di Perugia e
Terni, entro il 28 febbraio di ogni  anno,  il  90  per  cento  delle
risorse  finanziarie  assegnate  dallo  Stato  alla Regione secondo i
seguenti parametri:
   a) per un importo  pari  al  30  per  cento  in  proporzione  alla
popolazione residente in ciascuna provincia;
   b)  per  un  importo  pari  al  15  per  cento in proporzione alla
popolazione di  eta'  inferiore  a  18  anni  residente  in  ciascuna
provincia;
   c)  per  un  importo  pari  al  15  per  cento in proporzione alla
superficie territoriale di ciascuna provincia;
   d) per un importo  pari  al  20  per  cento  in  proporzione  alla
superficie dei territori classificati montani in ciascuna provincia;
   e)  per  un importo pari al 10 per cento nella misura inversamente
proporzionale alla densita' della popolazione residente  in  ciascuna
provincia;
   f)  per  un  importo  pari  al  10  per  cento in proporzione alla
popolazione di  eta'  superiore  a  60  anni  residente  in  ciascuna
provincia.
  3.  La  Giunta  regionale  ripartisce  fra le Province di Perugia e
Terni le disponibilita' residue dei trasferimenti dello  Stato  e  il
finanziamento  regionale  di  cui  al  comma  1  entro il 31 dicembre
dell'anno finanziario di riferimento.
  4. La Giunta regionale fissa annualmente, sentito l'Osservatorio di
cui all'art. 10, l'indice minimo ricavi/costi quale parametro  per  i
contratti di servizio.
  5.  Per le finalita' di cui agli articoli 3, 5 e 6, con l'obiettivo
del conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci  dei  servizi
di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, le Province di
Perugia e Terni:
   a)  individuano  le  priorita'  fra  le linee e corse maggiormente
rispondenti all'interesse pubblico da  soddisfare  sulla  base  delle
indicazioni  e  delle  scelte  contenute  nei  piani di bacino di cui
all'art.  9 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e  dei  piani
urbani  del  traffico  predisposti  dai  comuni  ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  art.  36,  comma  1,  sentito
l'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10;
   b)  ripartiscono  in  modo  proporzionale al numero dei chilometri
delle linee e corse di cui alla lettera a) fra  gli  enti  concedenti
territorialmente   competenti,   entro  il  30  giugno  dell'anno  di
riferimento, le risorse di cui al  comma  2  ed  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo le risorse di cui al comma 3.
  6. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono erogate nei
tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.