Art. 7. Risorse finanziarie 1. All'effettuazione dei servizi di cui agli articoli 3, 5 e 6, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti, integrate da risorse regionali, fatta salva la riserva di cui all'art. 4 e all'art. 9. 2. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione secondo i seguenti parametri: a) per un importo pari al 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia; b) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla popolazione di eta' inferiore a 18 anni residente in ciascuna provincia; c) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia; d) per un importo pari al 20 per cento in proporzione alla superficie dei territori classificati montani in ciascuna provincia; e) per un importo pari al 10 per cento nella misura inversamente proporzionale alla densita' della popolazione residente in ciascuna provincia; f) per un importo pari al 10 per cento in proporzione alla popolazione di eta' superiore a 60 anni residente in ciascuna provincia. 3. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni le disponibilita' residue dei trasferimenti dello Stato e il finanziamento regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento. 4. La Giunta regionale fissa annualmente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10, l'indice minimo ricavi/costi quale parametro per i contratti di servizio. 5. Per le finalita' di cui agli articoli 3, 5 e 6, con l'obiettivo del conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, le Province di Perugia e Terni: a) individuano le priorita' fra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse pubblico da soddisfare sulla base delle indicazioni e delle scelte contenute nei piani di bacino di cui all'art. 9 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 36, comma 1, sentito l'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10; b) ripartiscono in modo proporzionale al numero dei chilometri delle linee e corse di cui alla lettera a) fra gli enti concedenti territorialmente competenti, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, le risorse di cui al comma 2 ed entro il 31 marzo dell'anno successivo le risorse di cui al comma 3. 6. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono erogate nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.