Art. 8.
                        Contratti di servizio
 
  1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e' regolato
da  contratti  di  servizio  stipulati  fra  l'ente  concedente ed il
soggetto concessionario, nel rispetto della normativa contrattuale di
settore, tenendo presente:
   a) l'omogeneita' dei livelli tariffari nell'ambito del  territorio
regionale;
   b) la qualita' e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta
del gestore;
   c) le priorita' di cui all'art. 7, comma 5, lettera a).
 2. I contratti di servizio devono prevedere:
   a)  la  rete  dei  servizi oggetto del contratto con l'indicazione
analitica del programma di esercizio;
   b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso,  nonche'
le tariffe;
   c) la durata, le misure di controllo e le cause di risoluzione;
   d)  la  possibilita' di affidamento in sub-concessione dei servizi
oggetto del contratto con le relative modalita'.