Art. 8. Contratti di servizio 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e' regolato da contratti di servizio stipulati fra l'ente concedente ed il soggetto concessionario, nel rispetto della normativa contrattuale di settore, tenendo presente: a) l'omogeneita' dei livelli tariffari nell'ambito del territorio regionale; b) la qualita' e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta del gestore; c) le priorita' di cui all'art. 7, comma 5, lettera a). 2. I contratti di servizio devono prevedere: a) la rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione analitica del programma di esercizio; b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso, nonche' le tariffe; c) la durata, le misure di controllo e le cause di risoluzione; d) la possibilita' di affidamento in sub-concessione dei servizi oggetto del contratto con le relative modalita'.