Art. 9.
     Contributi ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali
 
  1. La Regione concorre fino alla  misura  dell'1  per  cento  annuo
delle  risorse  finanziarie  di cui al comma 1 dell'art. 7, all'onere
derivante dall'applicazione delle tariffe speciali di cui al comma 2.
  2. I Comuni possono autorizzare le imprese che effettuano  servizio
di  trasporto  pubblico locale ad applicare tariffe speciali a favore
di soggetti portatori di handicap e a mobilita' ridotta,  nonche'  di
categorie  socialmente  deboli  di cittadini residenti nei rispettivi
territori comunali.
  3. Per le finalita' previste al presente articolo, i Comuni, tenuto
conto delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, individuano
le  categorie  beneficiarie,  determinano  le  tariffe  speciali   ed
attribuiscono  alle imprese aventi titolo gli importi spettanti per i
minori introiti derivanti dall'applicazione delle  tariffe  speciali,
anche facendo ricorso a risorse proprie.
  4.  Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto e' regolato
da apposite convenzioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 5.
  5. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  Regione  ripartisce  le
risorse  disponibili  sulla  base di criteri e modalita' definiti con
apposito atto di Giunta.
  6. I Comuni presentano, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  domanda
debitamente  documentata alla Giunta regionale, per l'ottenimento dei
contributi di cui al comma 1.
  7. Le tessere speciali rilasciate per l'anno 1995, ai  sensi  della
legge  regionale  11  agosto  1993,  n. 8, hanno validita' fino al 30
giugno  1995.  Alla  relativa  copertura  finanziaria  si  fa  fronte
limitatamente  a  detto  periodo,  con lo stanziamento dell'esistente
cap.  3133  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
regionale.