Art. 9. Contributi ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali 1. La Regione concorre fino alla misura dell'1 per cento annuo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 7, all'onere derivante dall'applicazione delle tariffe speciali di cui al comma 2. 2. I Comuni possono autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico locale ad applicare tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap e a mobilita' ridotta, nonche' di categorie socialmente deboli di cittadini residenti nei rispettivi territori comunali. 3. Per le finalita' previste al presente articolo, i Comuni, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, individuano le categorie beneficiarie, determinano le tariffe speciali ed attribuiscono alle imprese aventi titolo gli importi spettanti per i minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe speciali, anche facendo ricorso a risorse proprie. 4. Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto e' regolato da apposite convenzioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 5. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione ripartisce le risorse disponibili sulla base di criteri e modalita' definiti con apposito atto di Giunta. 6. I Comuni presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda debitamente documentata alla Giunta regionale, per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1. 7. Le tessere speciali rilasciate per l'anno 1995, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8, hanno validita' fino al 30 giugno 1995. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte limitatamente a detto periodo, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3133 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.