Art. 3.
 
  Il  servizio  e'  di norma assicurato dall'Azienda Sanitaria Unita'
Sanitaria Locale  nell'ambito  dell'attivita'  prevista  dall'art.  3
comma  3  del  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992  n.  502 come
modificato dal Decreto Legislativo n.  517/93,  con  oneri  a  carico
della Regione.
  La   Giunta   Regionale  con  proprio  provvedimento  definisce  le
modalita' operative e di finanziamento del servizio, prevedendo anche
l'eventuale affidamento del  servizio  stesso  a  strutture  esterne,
previa  adeguata  procedura concorsuale svolta dal Direttore Generale
di una Azienda Sanitaria  capofila  per  conto  delle  altre  Aziende
Sanitarie  della  Regione, individuate con lo stesso provvedimento di
Giunta Regionale.
  Il richiamato provvedimento di Giunta Regionale e'  inviato,  prima
della  notifica alle Aziende Sanitarie della Regione alla Commissione
Consiliare competente.