Art. 3. Il servizio e' di norma assicurato dall'Azienda Sanitaria Unita' Sanitaria Locale nell'ambito dell'attivita' prevista dall'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal Decreto Legislativo n. 517/93, con oneri a carico della Regione. La Giunta Regionale con proprio provvedimento definisce le modalita' operative e di finanziamento del servizio, prevedendo anche l'eventuale affidamento del servizio stesso a strutture esterne, previa adeguata procedura concorsuale svolta dal Direttore Generale di una Azienda Sanitaria capofila per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione, individuate con lo stesso provvedimento di Giunta Regionale. Il richiamato provvedimento di Giunta Regionale e' inviato, prima della notifica alle Aziende Sanitarie della Regione alla Commissione Consiliare competente.