Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo in termine di competenza e di cassa del cap. 4105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e la istituzione del cap. 4107 denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del servizio di telesoccorso, telecontrollo delle persone anziane". Per gli esercizi finanziari 1996 e successivi le leggi di bilancio prevederanno la relativa copertura finanziaria.