Art. 4.
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato  in  L.  100  milioni  per l'anno 1995, si provvede mediante
riduzione di pari importo in termine di competenza  e  di  cassa  del
cap.  4105  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
regionale e la  istituzione  del  cap.  4107  denominato  "Spese  per
l'istituzione  e  il  funzionamento  del  servizio  di  telesoccorso,
telecontrollo delle persone anziane".
  Per gli esercizi finanziari 1996 e successivi le leggi di  bilancio
prevederanno la relativa copertura finanziaria.