(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Piemonte individua, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, gli esercizi commerciali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.