(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12
                         del 22 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione Piemonte individua, di concerto con il Ministero per
i beni culturali e ambientali, gli  esercizi  commerciali  aperti  al
pubblico  che  hanno  valore  storico,  artistico,  ambientale  o che
costituiscono  testimonianza  storico  culturale  tradizionale  e  ne
promuove la salvaguardia e la valorizzazione.