Art. 2. Censimento dei locali storici 1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve raccogliere in particolare dati e informazioni relativi a: a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attivita'; b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione; c) datazione del patrimonio e delle attivita'. 2. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, approvano: a) una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici, che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte all'art. 1; b) il censimento dei suddetti locali. 3. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalita' della tutela del patrimonio culturale possono indicare ai Comuni ed alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2. 4. I Comuni inviano alla Regione Piemonte copia della scheda di censimento.