Art. 2.
                    Censimento dei locali storici
 
  1.  La  Giunta  Regionale,  entro sessanta giorni dall'approvazione
della  legge,  adotta  con  propria  deliberazione  la  scheda  e  la
metodologia   di  rilevazione.  Il  censimento  deve  raccogliere  in
particolare dati e informazioni relativi a:
   a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attivita';
   b)  inventario  degli  arredi  e  degli  strumenti  e   stato   di
conservazione;
   c) datazione del patrimonio e delle attivita'.
  2.   I   Comuni,   entro  novanta  giorni  dall'approvazione  della
deliberazione di cui al comma 1, approvano:
   a)  una  relazione  tecnica  corredata  da  elaborati  grafici   e
fotografici,   che   documenta   l'esistenza   di  locali  aventi  le
caratteristiche descritte all'art. 1;
   b) il censimento dei suddetti locali.
  3. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle
associazioni  ed  istituti  aventi  la  finalita'  della  tutela  del
patrimonio  culturale  possono  indicare  ai Comuni ed alla Regione i
locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei
documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2.
  4.  I  Comuni  inviano  alla Regione Piemonte copia della scheda di
censimento.