Art. 3.
                           Forme di tutela
 
  1. L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2
dell'art. 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei  contributi,  un
vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti
degli  arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine
e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti
nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.