Art. 3. Forme di tutela 1. L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'art. 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi, un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.