Art. 6.
                Promozione degli interventi di tutela
 
  1. I  Comuni  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  possono
deliberare  un  contributo  della  spesa e ne danno informazione alla
Regione.  Il  contributo  sara'  erogato  sulla  base   della   spesa
effettivamente sostenuta.
  2.  La  Regione,  sulla  base di programmi annuali, concorre con un
contributo sino al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta.