Art. 6. Promozione degli interventi di tutela 1. I Comuni all'atto del rilascio dell'autorizzazione possono deliberare un contributo della spesa e ne danno informazione alla Regione. Il contributo sara' erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. 2. La Regione, sulla base di programmi annuali, concorre con un contributo sino al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta.