Art. 7.
                          Norme finanziarie
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno
finanziario 1995, la spesa di lire 500 milioni.
  2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per gli
anni successivi sono iscritti i due capitoli:
   a)  "Contributi  ai  Comuni del Piemonte per la conservazione e la
valorizzazione dei locali storici" con uno stanziamento,  per  l'anno
finanziario 1995, di lire 250 milioni;
   b) "Fondo per il censimento dei locali storici e per iniziative di
promozione   e  valorizzazione"  con  uno  stanziamento,  per  l'anno
finanziario 1995, di lire 250 milioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1  si  provvede
mediante riduzione, di pari importo, dell'accantonamento previsto sul
capitolo n. 27170.
  4.  Per  gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione
dei relativi bilanci di previsione.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 14 marzo 1995
                          GIAN PAOLO BRIZIO