Art. 7. Norme finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 500 milioni. 2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per gli anni successivi sono iscritti i due capitoli: a) "Contributi ai Comuni del Piemonte per la conservazione e la valorizzazione dei locali storici" con uno stanziamento, per l'anno finanziario 1995, di lire 250 milioni; b) "Fondo per il censimento dei locali storici e per iniziative di promozione e valorizzazione" con uno stanziamento, per l'anno finanziario 1995, di lire 250 milioni. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, di pari importo, dell'accantonamento previsto sul capitolo n. 27170. 4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 14 marzo 1995 GIAN PAOLO BRIZIO