Art. 3. Esame delle domande 1. ll comma 4 dell'art. 14 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente: "4. La Giunta Regionale, sulla base della relazione del settore, di cui al comma 3, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun campo di intervento entro cento giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo, se necessario, e l'esercizio finanziario a cui imputare il relativo impegno". 2. ll comma 6 dell'art. 14 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente: "6. Le deliberazioni di cui al comma 4 hanno valore di concessione dei contributi in esse previsti. Se si richiede progetto esecutivo la formale concessione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale che costituisce anche approvazione del progetto ecutivo, nonche' dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere relative. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi in conformita' alle previsioni del progetto esecutivo". 3. Il comma 8 dell'art. 14 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente: "8. Se il contributo assegnato copre solo parzialmente l'importo del progetto, la concessione dei contributo e' subordinata alla presentazione da parte del beneficiario contestualmente al progetto, nei termini di cui al comma 4, di documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilita' effettiva delle somme residue. In caso contrario, il contributo e' revocato secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 4".