Art. 3.
                         Esame delle domande
 
  1.  ll  comma  4  dell'art.  14  della  L.R. 43/1994 e' soppresso e
sostituito dal seguente:
  "4. La Giunta Regionale, sulla base della relazione del settore, di
cui al comma 3, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun
campo di intervento entro cento giorni dalla scadenza del termine per
la presentazione delle domande, determinando l'ammontare  complessivo
del  contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli
di   destinazione   per   le  opere  finanziate,  i  termini  per  la
presentazione del progetto esecutivo, se  necessario,  e  l'esercizio
finanziario a cui imputare il relativo impegno".
  2.  ll  comma  6  dell'art.  14  della  L.R. 43/1994 e' soppresso e
sostituito dal seguente:
  "6. Le deliberazioni di cui al comma 4 hanno valore di  concessione
dei contributi in esse previsti. Se si richiede progetto esecutivo la
formale  concessione  del  contributo  e'  disposta  con  decreto del
Presidente della Giunta Regionale che costituisce anche  approvazione
del  progetto  ecutivo,  nonche'  dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  delle  opere   relative.   L'atto   di
concessione  indica  il  termine  di  inizio  dei lavori e stabilisce
altresi' il termine di ultimazione degli stessi in  conformita'  alle
previsioni del progetto esecutivo".
  3.  Il  comma  8  dell'art.  14  della  L.R. 43/1994 e' soppresso e
sostituito dal seguente:
  "8. Se il contributo assegnato copre  solo  parzialmente  l'importo
del  progetto,  la  concessione  dei  contributo  e' subordinata alla
presentazione da parte del beneficiario contestualmente al  progetto,
nei  termini  di  cui  al comma 4, di documentazione comprovante, con
atti formali, la disponibilita' effettiva  delle  somme  residue.  In
caso contrario, il contributo e' revocato secondo la procedura di cui
all'art. 15, comma 4".