Art. 4. Erogazione dei contributi e revoche 1. Il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla presente legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo". 2. ll comma 2 dell'art. 15 della L.R. 43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente: "2. Il certificato di inizio dei lavori e' presentato al settore competente entro novanta giorni dal termine per l'inizio dei lavori previsto nell'atto di concessione del contributo". 3. ll comma 3 dell'art. 15 della L.R.43/1994 e' soppresso e sostituito dal seguente: "3. ll mancato rispetto delle condizioni stabilite dai commi 1 e 2 comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che puo' essere autorizzata, su richiesta dell'interessato per motivi non dipendenti dalla di lui volonta', con decreto del Presidente della Giunta Regionale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi per ciascun intervento".