Art. 4.
                 Erogazione dei contributi e revoche
 
  1.  Il  comma  1  dell'art.  15  della  L.R. 43/1994 e' soppresso e
sostituito dal seguente:
  "1. Ciascun contributo, comprensivo anche  dell'eventuale  quota  a
fondo    perduto,   viene   erogato   previa   sottoscrizione   della
dichiarazione  di  accettazione  delle  condizioni  stabilite   dalla
presente  legge  e  di quelle stabilite con l'atto di concessione del
contributo".
  2. ll comma 2 dell'art.  15  della  L.R.  43/1994  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:
  "2.  Il  certificato  di inizio dei lavori e' presentato al settore
competente entro novanta giorni dal termine per l'inizio  dei  lavori
previsto nell'atto di concessione del contributo".
  3.  ll  comma  3  dell'art.  15  della  L.R.43/1994  e' soppresso e
sostituito dal seguente:
  "3. ll mancato rispetto delle condizioni stabilite dai commi 1 e  2
comporta  la  decadenza  del  diritto  al  contributo concesso, salvo
proroga che puo' essere autorizzata,  su  richiesta  dell'interessato
per  motivi  non  dipendenti  dalla  di lui volonta', con decreto del
Presidente della Giunta Regionale  per  un  periodo  complessivo  non
superiore a nove mesi per ciascun intervento".