Art. 6.
          Deroga alla legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42
 
  1.  Per  l'esercizio  finanziario  1995 in deroga a quanto previsto
dall'art.  5  della  legge  regionale  3  ottobre  1994,  n.  42  gli
interventi previsti dalla stessa sono finanziati secondo le procedure
previste alla scheda n. 4 dell'allegato A alla presente legge.