Art. 6. Deroga alla legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 1. Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 gli interventi previsti dalla stessa sono finanziati secondo le procedure previste alla scheda n. 4 dell'allegato A alla presente legge.