Art. 8. Urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 23 marzo 1995 GIAN PAOLO BRIZIO