Art. 8.
                               Urgenza
 
  1.  La  presente  legge  regionale  e'  dichiarata urgente ai sensi
dell'art.  45 dello Statuto ed entra in vigore il  giorno  successivo
alla   sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Piemonte.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 23 marzo 1995
                          GIAN PAOLO BRIZIO