Art. 2.
                              Progetti
 
  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui all'art. 1, i
Comuni e le Comunita' Montane interessati ad attuare  gli  interventi
presentano  alla Giunta Regionale progetti che prevedano l'impiego di
detenuti in semiliberta', o comunque ammessi al  lavoro  all'esterno,
in  opere  e  servizi di interesse locale a protezione dell'ambiente,
favorendo  in  tal  modo  anche  il  loro  reinserimento  sociale   e
lavorativo.
  2.    La   Giunta   Regionale,   d'intesa   con   l'Amministrazione
penitenziaria e  con  quella  giudiziaria,  determina  annualmente  i
progetti  da  attuare dando priorita' a quelli presentati ai Comuni e
dalle Comunita' Montane sedi di Istituto  penitenziario,  avvalendosi
del  parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita'
del Regolamento di attuazione previsto dall'art. 7.
  3. Ogni progetto deve contenere:
   a) le finalita' socio lavorative che si intendono perseguire;
   b)  la  descrizione   delle   attivita'   e   le   caratteristiche
professionali richieste ai partecipanti;
   c)  il  numero  dei  soggetti che si intendono utilizzare, che non
puo' essere superiore a dieci;
   d) le modalita' organizzative dell'attivita';
   e) la durata dell'attivita' prevista per ciascun progetto, che non
puo' essere inferiore a tre mesi ne' superiore a dodici mesi;
   f) il preventivo finanziario con indicazione dei  costi  ripartiti
per categorie principali.
  4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli Enti
locali  proponenti  che  dovranno incaricare personale proprio per la
guida e il controllo dell'attuazione dell'attivita' prevista.