Art. 2. Progetti 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, i Comuni e le Comunita' Montane interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta Regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semiliberta', o comunque ammessi al lavoro all'esterno, in opere e servizi di interesse locale a protezione dell'ambiente, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo. 2. La Giunta Regionale, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorita' a quelli presentati ai Comuni e dalle Comunita' Montane sedi di Istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' del Regolamento di attuazione previsto dall'art. 7. 3. Ogni progetto deve contenere: a) le finalita' socio lavorative che si intendono perseguire; b) la descrizione delle attivita' e le caratteristiche professionali richieste ai partecipanti; c) il numero dei soggetti che si intendono utilizzare, che non puo' essere superiore a dieci; d) le modalita' organizzative dell'attivita'; e) la durata dell'attivita' prevista per ciascun progetto, che non puo' essere inferiore a tre mesi ne' superiore a dodici mesi; f) il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie principali. 4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli Enti locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida e il controllo dell'attuazione dell'attivita' prevista.