Art. 3. Impiego dei detenuti 1. I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati per ciascun progetto dall'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalita' richieste dall'Ente locale proponente in relazione all'attivita' da svolgere. 2. La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata all'Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attivita' previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento. 3. Il venir meno della condizione di detenuto per fatti sopraggiunti non comporta la decadenza dalla partecipazione all'attivita' lavorativa sino al termine previsto del progetto. 4. In considerazione' delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena, l'Amministrazione penitenziaria stessa, in qualsiasi momento puo' disporre la cessazione dell'attivita' lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le finalita' del progetto.