Art. 3.
                        Impiego dei detenuti
 
  1.  I  detenuti  da  impiegare  nei  progetti  sono individuati per
ciascun progetto dall'Amministrazione  penitenziaria,  tenendo  conto
delle   eventuali   professionalita'   richieste   dall'Ente   locale
proponente in relazione all'attivita' da svolgere.
  2. La partecipazione di ciascun detenuto al  progetto  deve  essere
preceduta   da   una   dichiarazione  di  consenso  dell'interessato,
rilasciata  all'Amministrazione  penitenziaria.  Tale   dichiarazione
comporta  l'obbligo  di partecipazione assidua ed efficace a tutte le
attivita' previste dal progetto,  eccettuato  il  caso  di  legittimo
impedimento.
  3.   Il   venir   meno  della  condizione  di  detenuto  per  fatti
sopraggiunti  non  comporta   la   decadenza   dalla   partecipazione
all'attivita' lavorativa sino al termine previsto del progetto.
  4.  In  considerazione'  delle  specifiche attribuzioni legislative
dell'Amministrazione penitenziaria in  materia  di  esecuzione  della
pena,  l'Amministrazione  penitenziaria  stessa, in qualsiasi momento
puo' disporre la  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  qualora  il
detenuto   abbia   manifestato  una  condotta  incompatibile  con  le
finalita' del progetto.