Art. 4.
                      Approvazione dei progetti
 
  1.  La  Giunta  Regionale,  con  apposite  deliberazioni,   approva
annualmente  i  progetti  di  attivita'  a  protezione  dell'ambiente
presentati dagli Enti locali.
  2. L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti  formativi
inerenti l'attivita' stessa.