Art. 5.
           Regime lavorativo e modalita' di finanziamento
 
  1.  Per  le  prestazioni  lavorative dei detenuti interessati dalla
legge si applica, di  norma,  la  regolamentazione  dei  cantieri  di
lavoro  di  cui  alla  legge  regionale  18  ottobre  1984,  n.  55 e
successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.
  2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2,  della  L.R.
n. 55/1984.
  3. I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2,
sono   a   carico   dell'Amministrazione  Regionale  che  provvede  a
trasferire agli Enti locali i quattro quinti  delle  relative  somme,
come  anticipazione  all'avvio  del  progetto e la quota rimanente al
termine  del  progetto,  su  presentazione  del  relativo  rendiconto
economico,    accompagnato    da    una   relazione   sull'attuazione
dell'intervento. Copia della relazione viene trasmessa  dalla  Giunta
Regionale al Ministero di grazia e giustizia.
  4.  Eventuali  altri  costi  dei  progetti  sono a carico dell'Ente
locale proponente il quale favorira' la fruizione dei servizi messi a
disposizione dei propri dipendenti.