Art. 5. Regime lavorativo e modalita' di finanziamento 1. Per le prestazioni lavorative dei detenuti interessati dalla legge si applica, di norma, la regolamentazione dei cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile. 2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n. 55/1984. 3. I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2, sono a carico dell'Amministrazione Regionale che provvede a trasferire agli Enti locali i quattro quinti delle relative somme, come anticipazione all'avvio del progetto e la quota rimanente al termine del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato da una relazione sull'attuazione dell'intervento. Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta Regionale al Ministero di grazia e giustizia. 4. Eventuali altri costi dei progetti sono a carico dell'Ente locale proponente il quale favorira' la fruizione dei servizi messi a disposizione dei propri dipendenti.