Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della legge, si provvede
con l'istituzione, nel bilancio 1995, di un nuovo capitolo  di  spesa
avente  la  denominazione  "Contributi  ai  Comuni  e  alle Comunita'
Montane per l'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro
all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente".
La dotazione per l'anno 1995 e per gli anni successivi e' determinata
dalle relative leggi di bilancio.