Art. 6. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, si provvede con l'istituzione, nel bilancio 1995, di un nuovo capitolo di spesa avente la denominazione "Contributi ai Comuni e alle Comunita' Montane per l'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente". La dotazione per l'anno 1995 e per gli anni successivi e' determinata dalle relative leggi di bilancio.