Art. 7. Regolamento di attuazione 1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, redigera' un Regolamento di attuazione, sentiti il Tribunale di sorveglianza, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziazia e l'Associazione nazionale Comuni italiani A.N.C.I. 2. Nel Regolamento saranno stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge. 3. Saranno anche stabilite la composizione e le modalita' di nomina di un apposito comitato che esprima parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente da parte della Giunta Regionale. 4. Con la procedura di cui sopra il Consiglio Regionale potra' apportare al Regolamento le modifiche che si renderanno necessarie nel quadro dei criteri di cui alla legge.