Art. 7.
                      Regolamento di attuazione
 
  1. Entro  tre  mesi  dall'approvazione  della  legge  il  Consiglio
Regionale,   su   proposta   della  Giunta  Regionale,  redigera'  un
Regolamento di attuazione, sentiti il Tribunale di  sorveglianza,  il
Provveditorato   regionale   dell'Amministrazione   penitenziazia   e
l'Associazione nazionale Comuni italiani A.N.C.I.
  2. Nel Regolamento saranno stabilite le procedure e i tempi secondo
i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie,  contestuali
e successive agli interventi previsti dalla legge.
  3. Saranno anche stabilite la composizione e le modalita' di nomina
di  un  apposito  comitato  che  esprima  parere  sulla  proposta dei
progetti da finanziare annualmente da parte della Giunta Regionale.
  4. Con la procedura di cui  sopra  il  Consiglio  Regionale  potra'
apportare  al  Regolamento  le modifiche che si renderanno necessarie
nel quadro dei criteri di cui alla legge.