Art. 8. Abrogazione di norma 1. La legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 23 marzo 1995 GIAN PAOLO BRIZIO