Art. 8.
                        Abrogazione di norma
 
  1. La legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 e' abrogata.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 23 marzo 1995
                          GIAN PAOLO BRIZIO