Art. 4. Obiettivi specifici 1. Il Piano Sanitario Regionale, oltre agli obiettivi generali di cui al precedente articolo 3, individua, per il periodo della sua durata, gli obiettivi specifici, da perseguire mediante i progetti-obiettivo e le azioni programmate di cui al successivo articolo 20. 2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale competente, che dovra' essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della proposta, approva i piani attuativi per ciascun settore d'intervento di cui al comma precedente, avviando anche programmi di ricerca su specifici temi di interesse socio-sanitario, avvalendosi, ove necessario, di strutture ed istituzioni tecnico-scientifiche, pubbliche o private, di riconosciuta competenza nelle rispettive materie. 3. Restano fermi i compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 27.