(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 15
                         del 27 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il personale di cui alle leggi regionali del 23 marzo  1987,  n.
18,  del  27 aprile 1990, n. 22 e del 18 marzo 1993, n. 12, che abbia
presentato  istanza  nei   termini   stabiliti   dalle   stesse   per
l'inquadramento  nei ruoli della Regione che abbia avuto in prosieguo
la formalizzazione del provvedimento di comando e/o di distacco o  la
mera presa d'atto del comando e/o del distacco, nonche' il nulla-osta
dell'amministrazione  di  appartenenza  per  il  passaggio  dal ruolo
proprio a quelli  della  Regione,  ha  diritto  all'inquadramento  in
questi  ultimi  ruoli,  della Giunta e del Consiglio, se in effettivo
servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata  in  vigore
delle predette leggi regionali.