(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 15 del 27 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale di cui alle leggi regionali del 23 marzo 1987, n. 18, del 27 aprile 1990, n. 22 e del 18 marzo 1993, n. 12, che abbia presentato istanza nei termini stabiliti dalle stesse per l'inquadramento nei ruoli della Regione che abbia avuto in prosieguo la formalizzazione del provvedimento di comando e/o di distacco o la mera presa d'atto del comando e/o del distacco, nonche' il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio dal ruolo proprio a quelli della Regione, ha diritto all'inquadramento in questi ultimi ruoli, della Giunta e del Consiglio, se in effettivo servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore delle predette leggi regionali.