Art. 2.
 
  1.  Chiunque  intenda  praticare  il nomadismo nel territorio della
regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione scritta al Presidente
della Provincia di destinazione entro il mese  di  febbraio  di  ogni
anno,  per  una  programmazione  negli  spostamenti degli alveari nel
territorio provinciale.
  2. Contestuale comunicazione deve essere data  al/ai  Comune/Comuni
interessato/i  e  cio' costituisce assolvimento, in via preventiva, a
quanto previsto dal comma 2 dell'art.  8  della  legge  regionale  25
agosto 1988, n. 35.
  3. Nella comunicazione devono essere dichiarati:
   a) il cognome e il nome;
   b) il luogo di residenza;
   c)  la  sede  dell'apiario o degli apiari da spostare ed il numero
resunto degli alveari interessati allo spostamento;
   d) la presumibile data di trasferimento;
   e) il luogo di destinazione per gli spostamenti di alveari a  fini
produttivi;  solo  il  comune  o  i  comuni  di  destinazione per gli
spostamenti  di   alveari   che   abbiano   il   fine   di   favorire
l'impollinazione di fruttiferi e di colture sementiere;
   f) la presunta durata della permanenza nell'area di destinazione.
  4.  Il  nomadista,  qualora  dopo  l'invio  delle segnalazioni, non
riceva, entro il 31 marzo, una specifica comunicazione da parte della
Provincia o del Comune interessato, e'  autorizzato  a  trasferire  i
propri  alveari  nella  localita'  prescelta,  senza  dare  ulteriore
comunicazione agli enti pubblici, sia per l'andata che per il ritorno
alle postazioni censite, in base  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  concernente  il Regolamento di polizia veterinaria. La
Provincia  invia  ai  Comuni  interessati  l'elenco   dei   nomadisti
autorizzati al trasferimento degli alveari.
  5.   In  via  del  tutto  eccezionale,  per  motivate  esigenze  di
sfruttamento di determinati pascoli ovvero quando si renda necessario
ed urgente il trasferimento  dell'apiario  in  nuove  postazioni,  e'
consentito   lo   spostamento   degli   alveari,  senza  la  prevista
segnalazione, fermo restando l'obbligo di  comunicazione  al  Sindaco
del  Comune  di arrivo entro 48 ore, ai sensi del comma 2 dell'art. 8
della legge regionale n. 35 del 1988.
  6. Lo spostamento di alveari da una postazione censita ad  un'altra
censita non richiede alcuna segnalazione.
  7. Il diritto di priorita' nello sfruttamento del pascolo spetta al
richiedente  che  non  abbia  apportato modifiche al suo programma di
nomadismo.