Art. 3. 1. E' istituita con decreto del Presidente della Provincia una Commissione apistica provinciale, che ha sede presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio, composto da: a) l'Assessore provinciale all'Agricoltura, o suo delegato, che la presiede; b) un veterinario del Servizio competente dell'Unita' sanitaria locale del capoluogo della provincia, scelto dall'Assessore provinciale all'Agricoltura; c) due rappresentanti delle Associazioni di produttori apistici legalmente riconosciute ed operanti nel territorio provinciale; d) un rappresentante del Servizio agricoltura e alimentazione competente per territorio. 2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Amministrazione provinciale. 3. La Commissione apistica provinciale dura in carica cinque anni.