Art. 3.
 
  1. E' istituita con decreto  del  Presidente  della  Provincia  una
Commissione    apistica    provinciale,    che    ha    sede   presso
l'Amministrazione provinciale competente per territorio, composto da:
   a) l'Assessore provinciale all'Agricoltura, o suo delegato, che la
presiede;
   b) un veterinario del Servizio  competente  dell'Unita'  sanitaria
locale   del   capoluogo   della   provincia,  scelto  dall'Assessore
provinciale all'Agricoltura;
   c) due rappresentanti delle Associazioni  di  produttori  apistici
legalmente riconosciute ed operanti nel territorio provinciale;
   d)  un  rappresentante  del  Servizio  agricoltura e alimentazione
competente per territorio.
  2.   Svolge   le   funzioni    di    segretario    un    dipendente
dell'Amministrazione provinciale.
  3. La Commissione apistica provinciale dura in carica cinque anni.