Art. 4.
 
  1.  La  Commissione  apistica provinciale svolge i seguenti compiti
consultivi per l'Amministrazione provinciale:
   a) esamina le comunicazioni dei nomadisti, esprimendo il parere in
merito;
   b)  propone  i  criteri  di  priorita'  nell'utilizzazione   delle
postazioni;
   c)  propone  i  criteri  per  la  compatibilita'  tra  gli  apiari
stanziali e quelli nomadi;
   d) propone ogni altra iniziativa idonea a consentire una  corretta
applicazione del presente regolamento;
   e)  esprime,  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  pareri  su
eventuali controversie  che  possano  sorgere  nell'applicazione  del
presente regolamento.
  2. Nell'individuazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma
1,  deve  comunque essere assicurata la priorita' per l'utilizzazione
delle postazioni utilizzate in precedenza dai produttori.