Art. 4. 1. La Commissione apistica provinciale svolge i seguenti compiti consultivi per l'Amministrazione provinciale: a) esamina le comunicazioni dei nomadisti, esprimendo il parere in merito; b) propone i criteri di priorita' nell'utilizzazione delle postazioni; c) propone i criteri per la compatibilita' tra gli apiari stanziali e quelli nomadi; d) propone ogni altra iniziativa idonea a consentire una corretta applicazione del presente regolamento; e) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri su eventuali controversie che possano sorgere nell'applicazione del presente regolamento. 2. Nell'individuazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 1, deve comunque essere assicurata la priorita' per l'utilizzazione delle postazioni utilizzate in precedenza dai produttori.