Art. 5. 1. Gli apicoltori, quando spostano gli alveari per nomadismo o per la costituzione di nuovi apiari, devono rispettare le distanze minime dagli altri apiari. 2. Le distanze tra gli apiari devono essere calcolate dal centro dei singoli apiari. 3. Gli apiari, siano essi nomadi che stanziali, hanno dei raggi di rispetto in base alla loro consistenza che sono stabiliti dalla seguente tabella: m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari; m. 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari; m. 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari; m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 e piu' alveari. 4. La Commissione apistica provinciale puo', per particolari condizioni di raccolta e per specifiche situazioni, proporre, all'Assessorato regionale Agricoltura, modifiche temporanee alle distanze indicate al comma 3. L'Assessorato regionale puo' approvare la proposta con apposita circolare.