Art. 5.
 
  1.  Gli apicoltori, quando spostano gli alveari per nomadismo o per
la costituzione di nuovi apiari, devono rispettare le distanze minime
dagli altri apiari.
  2. Le distanze tra gli apiari devono essere  calcolate  dal  centro
dei singoli apiari.
  3.  Gli apiari, siano essi nomadi che stanziali, hanno dei raggi di
rispetto in base alla  loro  consistenza  che  sono  stabiliti  dalla
seguente tabella:
   m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari;
   m. 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20  alveari;
   m. 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30  alveari;
   m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 e piu'  alveari.
  4.  La  Commissione  apistica  provinciale  puo',  per  particolari
condizioni  di  raccolta  e  per  specifiche  situazioni,   proporre,
all'Assessorato  regionale  Agricoltura,  modifiche  temporanee  alle
distanze indicate al comma 3. L'Assessorato regionale puo'  approvare
la proposta con apposita circolare.