Art. 11. Ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale interurbano prodotti dal 1987 al 1993. Pagamento tessere gratuite di libera circolazione. Integrazione F.N.T. per l'anno 1994 e per l'anno 1995. 1. La Regione concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale interurbano non coperti dagli interventi statali di cui al decreto legge 31 gennaio 1995, n. 28 fino ad un importo massimo di 120 miliardi, mutuabili ai sensi del decreto legge medesimo. Provvede altresi' al pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni per una spesa complessiva di 50 miliardi, suddivisi in 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e in 10 miliardi per ciascuno degii anni 1994 - 1995. Provvede, infine, all'integrazione delle quote assegnate dallo Stato del Fondo Nazionale Trasporti - legge 10 aprile 1981, n. 151 - rispettivamente con L. 53.200.000.000 per i servizi interurbani per l'anno 1994 e con L. 60.000.000.000 l'anno 1995, di cui 56.800.000.000 per i servizi interurbani e L. 3.200.000.000 per i servizi urbani. 2. Per la determinazione dei disavanzi di esercizio di cui al primo comma si applicano le modalita' previste dal decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 18. 3. I fondi destinati al ripiano dei disavanzi saranno ripartiti tra le aziende esercenti servizi interurbani secondo i criteri previsti dal decreto legge n. 28/1995 con il limite del disavanzo e al netto delle anticipazioni di cui alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 21, rifinanziata con legge regionale 15 settembre 1993, n. 29. Gli eventuali residui verranno destinati alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso. 4. I fondi per il pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex legge regioanle 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 saranno ripartiti fra le aziende esercenti i servizi ditrasporto pubblico locale urbano e interurbano ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 45. 5. La regione destina la rata annuale del contributo statale decennale, di cui al decreto legge n. 28/1995 per la parte riferita ai servizi interurbani, all'ammortamento di un mutuo decennale finalizzato alla copertura dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987/1993 delle aziende interessate. 6. Al verificarsi delle condizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 del decreto legge n. 28/1995, la regione si rivarra' sui contributi di esercizio, di competenza delle aziende interessate.