Art. 11.
 
 
Ripiano dei  disavanzi  del  trasporto  pubblico  locale  interurbano
prodotti  dal  1987  al  1993.  Pagamento  tessere gratuite di libera
circolazione.  Integrazione F.N.T. per l'anno 1994 e per l'anno 1995.
  1. La Regione concorre al ripiano dei disavanzi  di  esercizio  del
trasporto  pubblico  locale  interurbano non coperti dagli interventi
statali di cui al decreto legge 31 gennaio 1995, n.  28  fino  ad  un
importo massimo di 120 miliardi, mutuabili ai sensi del decreto legge
medesimo.  Provvede  altresi'  al pagamento delle tessere gratuite di
libera circolazione ex legge regionale 16  novembre  1984,  n.  57  e
successive  modificazioni e integrazioni per una spesa complessiva di
50 miliardi, suddivisi in 7,5 miliardi per ciascuno degli anni  1989,
1990,  1991,  1992  e  in  10 miliardi per ciascuno degii anni 1994 -
1995. Provvede, infine, all'integrazione delle quote assegnate  dallo
Stato  del Fondo Nazionale Trasporti - legge 10 aprile 1981, n. 151 -
rispettivamente con L. 53.200.000.000 per i servizi  interurbani  per
l'anno   1994   e   con   L.   60.000.000.000  l'anno  1995,  di  cui
56.800.000.000 per i servizi interurbani e  L.  3.200.000.000  per  i
servizi urbani.
  2. Per la determinazione dei disavanzi di esercizio di cui al primo
comma si applicano le modalita' previste dal decreto legge 9 dicembre
1986,  n.  833,  convertito  con modificazioni nella legge 6 febbraio
1987, n. 18.
  3. I fondi destinati al ripiano dei disavanzi saranno ripartiti tra
le aziende esercenti servizi interurbani secondo i  criteri  previsti
dal  decreto  legge n. 28/1995 con il limite del disavanzo e al netto
delle anticipazioni di cui alla legge regionale 25  luglio  1992,  n.
21,  rifinanziata  con  legge regionale 15 settembre 1993, n. 29. Gli
eventuali  residui  verranno  destinati  alle aziende che non abbiano
raggiunto l'integrale copertura del disavanzo,  in  proporzione  alle
vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso.
  4.  I  fondi  per  il  pagamento  delle  tessere gratuite di libera
circolazione ex legge regioanle 16 novembre 1984, n. 57 e  successive
modificazioni ed integrazioni anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995
saranno  ripartiti  fra  le  aziende  esercenti i servizi ditrasporto
pubblico locale urbano e interurbano  ai  sensi  dell'art.  1,  terzo
comma, della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 45.
  5.  La  regione  destina  la  rata  annuale  del contributo statale
decennale, di cui al decreto legge n. 28/1995 per la  parte  riferita
ai  servizi  interurbani,  all'ammortamento  di  un  mutuo  decennale
finalizzato alla copertura dei disavanzi  di  esercizio  riferiti  al
periodo 1987/1993 delle aziende interessate.
  6.  Al  verificarsi  delle  condizioni  di  cui  al  settimo  comma
dell'art.  1 del decreto legge n. 28/1995, la regione si rivarra' sui
contributi di esercizio, di competenza delle aziende interessate.