Art. 13. Determinazione dei costi standardizzati del trasporto pubblico locale interurbano 1. Ai fini della determinazione per l'anno 1994 dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale interurbano, i costi economici standardizzati e i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 comprensivi della remunerazione del capitale investito, sono calcolati in applicazione del modello di cui alle tabelle allegate alla presente legge, in vista del conseguimento di piu' adeguati modelli di efficienza. 2. Per il 1995, i costi economici standardizzati per la determinazione dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale interurbano sono determinati secondo la procedura di cui al precedente comma e proporzionati alle disponibilita' derivanti dai trasferimenti dello Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalle eventuali risorse regionali aggiuntive ai sensi del secondo comma dell'art. 4.