Art. 13.
               Determinazione dei costi standardizzati
              del trasporto pubblico locale interurbano
 
  1. Ai fini della determinazione per l'anno 1994 dei  contributi  di
esercizio  alle  aziende  di trasporto pubblico locale interurbano, i
costi economici standardizzati e i ricavi presunti di cui all'art.  6
della legge 10 aprile 1981, n. 151  comprensivi  della  remunerazione
del capitale investito, sono calcolati in applicazione del modello di
cui   alle  tabelle  allegate  alla  presente  legge,  in  vista  del
conseguimento di piu' adeguati modelli di efficienza.
  2.  Per  il  1995,  i  costi  economici   standardizzati   per   la
determinazione  dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto
pubblico locale interurbano sono determinati secondo la procedura  di
cui al precedente comma e proporzionati alle disponibilita' derivanti
dai trasferimenti dello Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.
151  e  dalle  eventuali  risorse  regionali  aggiuntive ai sensi del
secondo comma dell'art.  4.