Art. 15. Documenti di viaggio 1. I documenti di viaggio di abbonamento per il trasporto pubblico locale sono personali e non cedibili. 2. A decorrere dall'1 gennaio 1996, l'acquisto del documento di abbonamento, che dovra' essere nominativo, e' subordinato alla presentazione di un valido documento di riconoscimento da esibire, anche a richiesta del personale di controllo, unitamente all'abbonamento stesso. 3. Con successivo provvedimento, la giunta regionale individuera' i documenti di riconoscimento da ritenersi validi a tali fini, con la possibilita' anche di mantenere, purche' a titolo gratuito, i tesserini di riconoscimento attualmente in vigore. La validita' dei tesserini di riconoscimento in vigore e' comunque prorogata fino al 31 dicembre 1995.