Art. 15.
                        Documenti di viaggio
 
  1. I documenti di viaggio di abbonamento per il trasporto  pubblico
locale sono personali e non cedibili.
  2.  A  decorrere  dall'1  gennaio 1996, l'acquisto del documento di
abbonamento,  che  dovra'  essere  nominativo,  e'  subordinato  alla
presentazione  di  un  valido documento di riconoscimento da esibire,
anche  a   richiesta   del   personale   di   controllo,   unitamente
all'abbonamento stesso.
  3. Con successivo provvedimento, la giunta regionale individuera' i
documenti  di  riconoscimento da ritenersi validi a tali fini, con la
possibilita'  anche  di  mantenere,  purche'  a  titolo  gratuito,  i
tesserini  di  riconoscimento attualmente in vigore. La validita' dei
tesserini di riconoscimento in vigore e' comunque prorogata  fino  al
31 dicembre 1995.