Art. 16.
                       Agevolazioni tariffarie
 
  1.  Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore cessano
di validita' al 31 dicembre 1995.
  2. Hanno diritto ad  usufruire  di  agevolazioni  tariffarie  sugli
autoservizi di linea interurbani le seguenti categorie di cittadini:
   a) cavalieri di Vittorio Veneto;
   b)  invalidi  di  guerra  e  di  servizio  dalla prima alla quinta
categoria ed eventuali loro accompagnatori;
   c) privi di vista per cecita' assoluta o con un residuo visivo non
superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale  correzione
e loro eventuali accompagnatori;
   d)  sordomuti  in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi
dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
   e) inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una
riduzione della capacita' lavorativa nella misura  non  inferiore  ai
due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria,
nonche' loro eventuali accompagnatori;
   f)  invalidi  civili  con riduzione della capacita' lavorativa non
inferiore  ai  due  terzi  risultante   dal   verbale   dell'apposita
commissione sanitaria nonche' loro eventuali accompagnatori;
   g)  soggetti  provvisti  di  pensione minima o integrata al minimo
corrisposta dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale o dalla  Cassa
di Previdenza dei lavoratori autonomi.
  3.  A  decorrere dal 1 gennaio 1996 e comunque dall'attivazione dei
contratti di  servizio  di  cui  all'art.  6,  la  giunta  regionale,
d'intesa  con  la  competente  commissione  consiliare, tenendo conto
della compatibilita' delle esigenze sociali con i principi di  rigore
economico  finanziario definira' gli ambiti territoriali di validita'
delle agevolazioni tariffarie nonche' la  modalita'  di  applicazione
delle   medesime   sia   in  forma  di  tessere  gratuite  di  libera
circolazione sia in forma di tariffe forfettizzate,  sulla  base  dei
seguenti elementi:
   a)  caratteristiche  e  specificita'  delle  categorie indicate al
secondo comma;
   b) livello di reddito;
   c) fasce di eta'.
  I soggetti di cui  al  secondo  comma,  lett.  a),  b),  c),  hanno
comunque diritto alle agevolazioni tariffarie nell'ambito dell'intero
territorio regionale.
  4.  E'  riconosciuto  il diritto di libera circolazione a favore di
tutti  gli  appartenenti  alla  Polizia  di   Stato,   all'Arma   dei
Carabinieri,  al  Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  agli Agenti di
Custodia, al Corpo Forestale dello  Stato  in  servizio  di  pubblica
sicurezza,  nonche'  a  favore  dei  titolari  di tessere di servizio
rilasciate dalla direzione generale della M.C.T.C. del Ministero  dei
Trasporti   e   della  Navigazione.     Restano  ferme  le  eventuali
agevolazioni di viaggio per i dipendenil delle aziende di  trasporto,
ove cio' sia previsto da specffiche norme del contratto collettivo di
lavoro.
  5.   Gli   oneri  derivanti  dalla  concessione  delle  sopraddette
agevolazioni tariffarie trovano copertura nell'ambito  del  contratto
di servizio, ai sensi dell'art. 6; primo comma, lett. f).
  6.  Le  condizioni  e le modalita' per il rilascio delle tessere di
libera circolazione sulle reti urbane sono stabilite  dai  comuni  ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.