Art. 16. Agevolazioni tariffarie 1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore cessano di validita' al 31 dicembre 1995. 2. Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di linea interurbani le seguenti categorie di cittadini: a) cavalieri di Vittorio Veneto; b) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria ed eventuali loro accompagnatori; c) privi di vista per cecita' assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori; d) sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381; e) inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa nella misura non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria, nonche' loro eventuali accompagnatori; f) invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria nonche' loro eventuali accompagnatori; g) soggetti provvisti di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale o dalla Cassa di Previdenza dei lavoratori autonomi. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996 e comunque dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, tenendo conto della compatibilita' delle esigenze sociali con i principi di rigore economico finanziario definira' gli ambiti territoriali di validita' delle agevolazioni tariffarie nonche' la modalita' di applicazione delle medesime sia in forma di tessere gratuite di libera circolazione sia in forma di tariffe forfettizzate, sulla base dei seguenti elementi: a) caratteristiche e specificita' delle categorie indicate al secondo comma; b) livello di reddito; c) fasce di eta'. I soggetti di cui al secondo comma, lett. a), b), c), hanno comunque diritto alle agevolazioni tariffarie nell'ambito dell'intero territorio regionale. 4. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, nonche' a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenil delle aziende di trasporto, ove cio' sia previsto da specffiche norme del contratto collettivo di lavoro. 5. Gli oneri derivanti dalla concessione delle sopraddette agevolazioni tariffarie trovano copertura nell'ambito del contratto di servizio, ai sensi dell'art. 6; primo comma, lett. f). 6. Le condizioni e le modalita' per il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle reti urbane sono stabilite dai comuni ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.