Art. 17. Servizi di trasporto urbano 1. Per la gestione dei servizi di trasporto urbano le quote delle risorse finanziarie trasferite annualmente dallo Stato alla regione sono attribuite alle aziende che gestiscono servizi assegnati nelle forme previste dalla legge n. 142/90. A decorrere dai 1994 l'ammontare dei trasferimenti sara', a parita' di modalita' di trasporto e di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse statali trasferite alla regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.