Art. 17.
                     Servizi di trasporto urbano
 
  1.  Per  la gestione dei servizi di trasporto urbano le quote delle
risorse finanziarie trasferite annualmente dallo Stato  alla  regione
sono  attribuite  alle aziende che gestiscono servizi assegnati nelle
forme  previste  dalla  legge  n.  142/90.  A  decorrere   dai   1994
l'ammontare  dei  trasferimenti  sara',  a  parita'  di  modalita' di
trasporto e di servizio erogato, pari alle  quote  erogate  nell'anno
precedente  alla  stessa  azienda  incrementato  o  ridotto in misura
proporzionale agli incrementi  o  decrementi  delle  risorse  statali
trasferite alla regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.